Quando si verifica un infortunio sul lavoro?
Per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi lesione avvenuta durante l’attività lavorativa o in orario operativo che ne compromette lo svolgimento parziale o totale delle mansioni.
Per definirsi tale, l’infortunio deve essere:
- immediato
- circoscritto nel tempo
- imprevedibile e violento
Per poter attuare la copertura INAIL, invece, è necessario che coesistano due circostanze:
- causa violenta che porta a una lesione psicofisica
- nesso tra l’evento traumatico e la prestazione di lavoro
Tutti i lavoratori dipendenti sono coperti da un’assicurazione garantita dall’azienda contro infortuni sul lavoro e sarà compito dell’INAIL erogare prestazioni economiche ed assistenziali. Questo solleva il datore di lavoro da ogni responsabilità civile, ma non da quella penale qualora i regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione non fossero state rispettate.
Quali sono le procedure in caso di infortunio?
La prima azione che il lavoratore dovrà fare è comunicare al datore di lavoro l’accaduto. Poi, recarsi presso un medico o il Pronto Soccorso per una diagnosi che verifichi la gravità dell’infortunio.
Verrà rilasciato un certificato medico che indica l’impossibilità totale o parziale dello svolgimento dell’attività e il periodo di assenza.
Il ritardo nella comunicazione toglie il diritto a ricevere l’indennità per ogni giorno di ritardo.
Una volta ricevuto il certificato, il datore di lavoro ha il compito di comunicare la denuncia dell’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione.
Solo se l’assenza per infortunio è inferiore ai 3 giorni. Qualora il medico decidesse di prolungare ulteriormente, il datore di lavoro dovrà inviare il nuovo certificato.
In caso di infortunio che ha avuto come conseguenza la morte o il pericolo di morte, la comunicazione deve essere fatta entro 24 ore.
Mentre, per gli infortuni di durata di almeno un giorno escluso quello dell’evento è necessaria una comunicazione ai fini statistici.
In mancanza di comunicazione, sono previste sanzioni per il datore di lavoro.
Il risarcimento del danno
Dopo l’invio della segnalazione da parte del datore di lavoro, sarà responsabilità dell’INAIL valutare l’infortunio, cioè quantificare i danni a livello economico in base alla gravità. Una volta elaborato il tutto, verranno erogate le prestazioni assistenziali e qualora il lavoratore non fosse d’accordo, ha tre anni di tempo per presentare opposizione.
Quali sono gli indennizzi erogati?
- datore di lavoro: pagherà l’infortunio in caso di prognosi inferiore ai 3 giorni
- INAIL:
- 60% della retribuzione KN a partire dal quarto fino al novantesimo giorno di infortunio
- 75% della retribuzione a partire dal novantunesimo giorno fino alla fine della guarigione
- indennizzo in base alla menomazione se l’infortunio è tra il 6% e il 15% della validità psicofisica
- indennizzo di rendita al giorno a partire da quello successivo alla guarigione, se il danno biologico permanente è compreso tra il 16% e il 100%
- in caso di morte: 50% della retribuzione al coniuge, 20% a ciascun figlio, 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori o genitori divorziati, 20% a ciascun genitore biologico o adottivo e, in mancanza di figli, a ciascun fratello o sorella
Le visite fiscali durante il periodo di infortunio
I lavoratori infortunati non hanno l’obbligo di reperibilità presso l’abitazione durante il periodo di assenza, a meno che non sia previsto dal Ccnl di riferimento. Invece, ha l’obbligo di presentarsi in caso di convocazione per una visita.
L’infortunio in itinere
Si fa riferimento all’infortunio che si verifica:
- nel normale tragitto casa-lavoro e viceversa
- nel tragitto da un posto di lavoro all’altro qualora il soggetto abbia più di un lavoro
- dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale dei pasti
Cosa si intende per “normale” tragitto?
Con questa espressione si intende il percorso più breve, diretto e quello che il lavoratore utilizza abitualmente. Gli infortuni avvenuti durante eventuali variazioni del percorso, se non derivano da necessità importanti, potrebbero non rientrare tra quelli coperti da assicurazione.
Rientrano tra gli infortuni indennizzabili quelli che si verificano durante una variazione di percorse, solo:
- se viene richiesta dal datore di lavoro
- per cause di forza maggiore (es. chiusura di una strada o guasto al mezzo)
- per esigenze improrogabili ed essenziali (es. i genitori che accompagnano i figli a scuola, esigenze fisiologiche o per soste brevi)
- per obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso durante incidenti)
Gli incidenti che si sono verificati mentre il lavoratore usava l’auto privata sono indennizzabili dall’INAIL solo quando:
- non esiste un mezzo pubblico che percorre il tragitto casa/lavoro e non può essere fatto a piedi
- i mezzi pubblici non sono disponibili sull’intero percorso casa/lavoro
- gli orari del servizio di trasporto pubblico non sono compatibili con quelli di lavoro
- le condizioni per raggiungere la fermata più vicina del trasporto pubblico crea disagi al lavoratore
Infortunio nella pausa pranzo
Se esiste un servizio di mensa aziendale o equivalente (buoni pasto o convenzioni con ristoranti), non è prevista indennità di eventuali infortuni che si verificano in quel momento.
Al contrario, se il lavoratore è costretto a rientrare a casa per motivi di salute incompatibili con l’utilizzo della mensa, il tragitto è coperto se la distanza tra luogo di lavoro e abitazione è percorribile nei tempi previsti dalla pausa, anche con mezzo privato se non è possibile percorrerlo a piedi o con mezzi pubblici.
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